la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Autorizzazione di spesa
 
   1.   Limitatamente   all'nno   finanziario   1991  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa di lire  1.906  milioni  per  l'applicazione  della
legge  regionale  7  agosto 1986, n. 45, concernente incentivi per la
realizzazione di infrastruttura ricreativo-sportive.
   2.  L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente   legge
gravera'  sul  bilancio  della  Regione  per  l'anno 1991 al capitolo
64820.
   3. Alla copertura della spesa di cui  al  comma  uno  si  provvede
mediante  utilizzo  per  pari  importo degli stanziamenti iscritti al
capitolo 67030, a valere sugli accantonamenti  previsti  all'allegato
n. 8 al bilancio per l'anno in corso, concernenti:
     a) turismo estivo (area attivita' produttive - settore turismo -
punto D.2.2.) L. 906.000.000;
     b)  fruizione turistica delle acque (area attivita' produttive -
settore turismo - punto D.2.3.) L. 1.000.000.000.
   4.  A  decorrere  dall'anno 1992 alla copertura degli oneri di cui
alla legge regioanle 7 agosto 1986, n. 45, si provvedera'  con  legge
di  bilancio  ai  sensi  dell'articolo  15  della  legge regionale 27
dicembre 1989, n. 90, concernente norme in materia di bilancio  e  di
contabilita' generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.