la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione di spesa 1. Limitatamente all'nno finanziario 1991 e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.906 milioni per l'applicazione della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, concernente incentivi per la realizzazione di infrastruttura ricreativo-sportive. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sul bilancio della Regione per l'anno 1991 al capitolo 64820. 3. Alla copertura della spesa di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 67030, a valere sugli accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso, concernenti: a) turismo estivo (area attivita' produttive - settore turismo - punto D.2.2.) L. 906.000.000; b) fruizione turistica delle acque (area attivita' produttive - settore turismo - punto D.2.3.) L. 1.000.000.000. 4. A decorrere dall'anno 1992 alla copertura degli oneri di cui alla legge regioanle 7 agosto 1986, n. 45, si provvedera' con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.